Art. 1 L. 110/75 - Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari (1). Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. (1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.

Cass. pen., Sez. I 05/12/2014 n. 6875; 02/10/2013 n. 48853; Cass. pen., Sez. II 12/12/2012 n. 1622; Cass. pen., Sez. I 31/05/2011 n. 35106; Cass. pen., Sez. I 17/11/2010 n. 44555; Cass. pen., Sez. I 15/10/2009 n. 42872; Cass. pen., Sez. II 09/07/2008 n. 28911; Cass. pen., Sez. I 22/11/2007 n. 44626; Cass. pen., Sez. I 04/10/2005 n. 41978; Cass. pen., Sez. I 07/04/2004 n. 21611; Cass. pen., Sez. I 30/10/2002 n. 36418; Cass. pen., Sez. I 09/03/2001 n. 17275; Cass. pen., Sez. I 05/05/2000 n. 6163


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