Art. 18 Codice Ordinamento Militare - Commissario generale per le onoranze ai Caduti

Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell’espletamento delle sue funzioni. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice. Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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