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  • Art. 478 Codice Ordinamento Militare - Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio

Art. 36 Codice Ordinamento Militare - Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri. (1) I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e finanze. (1) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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