Art. 173 Codice Penale Militare Guerra - Eccesso colposo.

Nei casi indicati dagli articoli 168, 170 e 172, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessità, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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