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  • Art. 300 Codice Penale Militare Guerra - Procedimenti penali pendenti di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione.

Art. 187 Codice Penale Militare Guerra - Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico.

Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte (1) con degradazione. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti o alle scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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