• Home
  • C. Ambiente
  • Art. 118 cod amb - Rilevamento delle cara teristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

Art. 118 cod amb - Rilevamento delle cara teristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le cara teristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (2). 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. (1) 3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite. (1) Comma sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219. (2) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 51, comma 6, L. 28 dicembre 2015, n. 221.




Leggi altri articoli in: Codice dell'Ambiente
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto