Art. 190 Codice Assicurazioni - Obblighi di informativa

L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.(3) 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.(4) 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.(4) 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.(1) 2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.(5) 3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.(6) 4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.(7)(6) 4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.(8) 5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.(9) 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’IVASS:(6) a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.(2) 5-ter. L’IVASS stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.(2) (6) (1) Comma modificato dall'art. 41, comma 6, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 117, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 6, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 117, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 117, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 117, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (6) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (7) Comma così modificato dall’art. 1, comma 117, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (8) Comma inserito dall’art. 1, comma 117, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (9) Comma così modificato dall’art. 1, comma 117, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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