Art. 33 Codice Assicurazioni - Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non puo' superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato. 2. L'ISVAP puo' altresi' determinare nel regolamento piu' tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui e' espresso il contratto, purche' ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e' espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato. 3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali. 4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo' stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo' inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facolta' di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo. 5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al comma 4, l'impresa puo' scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato puo' essere piu' elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione. 6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 29, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 29, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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