L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 luglio 2007, n. 15372 - Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 577.