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  • Art. 360 Codice Navigazione - Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento.

Art. 1327 Codice Navigazione - Laghi internazionali.

Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionale approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.




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