• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 55 Codice Navigazione - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

Art. 138 Codice Navigazione - Stazzatura nella Repubblica.

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale quale delegato del Ministero per le comunicazioni (1) a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale (2) o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali. La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave. (1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d. lg. 31 marzo 1998, n. 112.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto