Art. 190 cpc - Comparse conclusionali e memorie
[ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 (in SO n.38, relativo alla G.U. 17/10/2022, n.243), il quale ha disposto con l'art. 3, comma 13, lettera m l'abrogazione dell'art. 190 CPC]
Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2008, n. 6293
La disposizione rimane di interesse per i procedimenti incardinati prima dell'abrogazione.