Art. 64 cds - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (3) a euro 169 (3). (2) (1) Vedi art. 220 reg. cod. strada. (2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12- 2010. (3) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




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