Art 143 Convenzione Montego Bay - Ricerca scientifica marina

La ricerca scientifica marina nell'Area è condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII. 2. L'Autorità può effettuare attività di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e può stipulare contratti a tale scopo. L'Autorità promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili. 3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area: a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorità; b) assicurando che, per tramite dell'Autorità o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di: i) rinforzare il loro potenziale di ricerca; ii) formare il loro personale e quello dell'Autorità alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca; iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area; c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorità o altri canali internazionali, quando necessario.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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