Art. 7 D.Lgs. 114/98 -  Esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. (2) 2.  Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: (1) a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b)  di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c)  il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d)  l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). 3.  Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. (1) Alinea così modificato dall'art. 65, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. (2) Comma abrogato dall'art. 65, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.  

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28369 del 28/05/2013; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10411 del 29/04/2010;


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