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Configurabilità degli Arruolamenti o armamenti non autorizzati art. 288 cp

Corte assise Bari 7 2010 condizioni necessarie per la configurabilità del reato ex art. 288 cpCon sentenza del 10 dicembre 2010 la Corte di Assise di Bari ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 cpp, dal reato di cui agli artt. 110, 288 c.p.

contestati perché in concorso tra loro nel territorio dello Stato Italiano e senza l’approvazione del Governo, procedevano al reclutamento di cittadini italiani affinché in territorio iracheno militassero in favore dello straniero, verso un corrispettivo economico, ordinando nel contempo la restituzione degli oggetti sequestrati

L’arruolamento degli operatori di sicurezza

L’idea di recarsi in aree di crisi come operatori di sicurezza nasce da Salvatore Stefio, unico titolare della ditta “Presidium International Corporation” che, come si legge sul sito web, opera nel settore della sicurezza, della difesa, della protezione del business e della gestione delle crisi in aree a medio e alto rischio.

La ditta si dichiara legata alla logica di sviluppo e stabilità occidentale e indipendente dalle strutture governative; si presenta con sede nella Repubblica delle Seychelles, uffici di rappresentanza in Gran Bretagna, in Nigeria, a Roma e ad Olbia, nonché una filiale in Iraq.

Una ditta con tante sedi fittizie in tutto il mondo

In realtà, tali sedi sono inesistenti e i recapiti telefonici ad esse associati sono intestati a conoscenti di Stefio: per esempio, la sede di Olbia è invece un centro di attività subacquee il cui titolare era oltretutto all’oscuro dell’esistenza della Presidium.

Salvatore Stefio stringe rapporti commerciali con Paolo Simeone, titolare della ditta DTS e in Iraq dal 2003 per conto di un’organizzazione non governativa che si occupa di bonifica da ordigni esplosivi, nella prospettiva di concludere contratti di appalto per il servizio di sicurezza al personale delle imprese coinvolte nella ricostruzione delle infrastrutture irachene.

Il Simeone, munito di tutte le autorizzazioni necessarie, aveva già ricoperto incarichi di difesa del personale di aziende private a Bassora o a Baghdad e chiede a Stefio di segnalargli persone interessate a recarsi in Iraq per prestare attività come operatori di sicurezza in favore del personale di un’azienda americana di telefonia.

Il coinvolgimento di cittadini italiani interessati a partire per le aree di crisi

L’occasione è quella giusta per coinvolgere alcuni cittadini italiani che attraverso il sito web della Presidium si erano mostrati interessati a partire per le aree di crisi. La conoscenza dei candidati viene effettuata da un fiduciario di Stefio, un sottufficiale di Marina che li riceve presso il Porto di Bari a bordo dell’unità navale dove si trova per motivi di servizio.

Il contratto con la ditta DTS prevede l’attrezzatura necessaria (caschi balistici, giubbotti antiproiettile, pistole, mitragliette e munizioni), il rimborso delle spese di viaggio e un compenso mensile di settemila dollari per gli operatori mentre lo Stefio otterrà mille euro per ogni nuovo arruolato introdotto al Simeone.

Inoltre, vengono fornite delle linee guida sull’uso delle armi e sulla condotta da tenere nei confronti dei terzi, dove si vieta di intervenire negli scontri tra milizie locali e forze militari della coalizione tranne in caso di difesa del cliente, di civili inermi o di se stessi. In tutte le altre eventualità bisogna reagire agli eventuali attacchi armati sottraendosi al conflitto ed evitando il ricorso alle armi, nonostante le autorizzazioni della Coalition Provisional Authority all’uso delle armi nel territorio sotto il controllo della Forza Multinazionale.

All’arrivo in Iraq la brutta sorpresa: l’incarico sfuma e si torna a casa

Arrivati in Iraq nell’aprile 2004 via Giordania, gli operatori devono però rinunciare all’incarico perché le gravi destabilizzazioni dell’ordine pubblico convincono l’azienda americana di telefonia ad annullare l’appalto. Unitamente ad altri operatori di sicurezza già presenti al servizio del Simeone, decidono quindi di ripartire da Baghdad verso Amman per fare rientro in Italia ma lungo il tragitto verso la frontiera il gruppo viene rapito e dopo qualche giorno di detenzione uno degli operatori, F. Quattrocchi, viene ucciso.

Il processo penale per concorso nel delitto di cui all’art. 288 cp

In data 18.4.2008 si apriva il dibattimento nel processo a carico di Spinelli G. P. e Stefio S., imputati in concorso tra loro per il delitto previsto dall’art. 288 c.p. Espletata l’istruttoria dibattimentale mediante l’escussione dei testi e l’acquisizione documentale, la Corte d’Assise procedeva alla emanazione della sentenza in data 10 dicembre 2012.

Le richieste del Pubblico Ministero e dei difensori

Il Pubblico Ministero chiede la condanna degli imputati alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno.

Il difensore di Spinelli chiede l’assoluzione.

Il difensore di Stefio S. avanza preliminare eccezione di incompetenza territoriale e chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

La Corte di Assiste si concentra sulla qualificazione giuridica

Ricostruiti i fatti mediante le dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, la Corte di Assise concentra la decisione sulla qualificazione giuridica della vicenda e sulla ricorrenza della fattispecie contemplata dall’art. 288 cod. pen. che, attualizzata la portata normativa, mira a reprimere l’arruolamento abusivo di personale a servizio dello straniero per evitare che milizie prezzolate interferiscano negativamente con le strategie di intervento armato attuate dai Governi coinvolti nella missione internazionale fino al punto di trovarsi a combattere contro l’esercito del loro stesso Stato impegnato nelle attività di peace-keeping.

La Corte ritiene che in base al tenore letterale della norma, la condotta penalmente rilevante debba radicarsi nel territorio dello Stato italiano - o nei luoghi che si considerano territorio statale ai sensi dell’art. 4, II comma, c.p. (ambasciate, aeromobili e navi battenti bandiera italiana) – e debba svolgersi nei confronti dei cittadini italiani quali potenziali componenti della Forze Armate, quand’anche su base volontaria, mentre la finalità dell’arruolamento illecito è la militanza a servizio o a favore dello straniero.

I presupposti per la sussistenza della fattispecie

Inoltre, affinché ricorra la fattispecie, deve mancare l’approvazione del Governo che emana i decreti contenenti l’inizio e la fine dell’intervento, l’entità dell’impegno in termini di uomini e mezzi e le c.d. regole di ingaggio e che decide se appaltare a terzi profili operativi come l’arruolamento del personale nell’ambito delle missioni militari internazionali. In termini tecnici, l’arruolamento perseguito dall’art. 288 cp coincide con l’iscrizione ufficiale del soggetto nel ruolo militare mediante un formale accordo vincolante per la prestazione della militanza al servizio o a favore dello straniero.

Per quanto concerne gli elementi di reato nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che i due imputati, Stefio e Spinelli, non abbiano proceduto all’arruolamento di cittadini affinché militassero in favore delle milizie irachene dietro corrispettivo economico.

Gli elementi che depongono a favore degli imputati

Lo Stefio viene descritto come titolare di una agenzia virtuale che offre servizi di scorta a funzionari pubblici e uomini di affari presenti in aree di crisi, convocato in Iraq dal Simeone che aveva esperienze nello sminamento e nel servizio di sicurezza al personale delle imprese coinvolte nella ricostruzione delle infrastrutture irachene.

Lo Spinelli invece, viene descritto come un ragazzo con problemi occupazionali che trova sul web un lavoro altamente rischioso, l’operatore di sicurezza in Iraq, che tuttavia si sente in grado di svolgere.

I contorni di tale impiego sono ritenuti sufficientemente chiari: attività di protezione ravvicinata di soggetti, come uomini d’affari o dirigenti di imprese, non direttamente impegnati nell’operazione militare sebbene connessi all’opera di ricostruzione post-bellica.

Nonostante, come affermato da un teste all’epoca dei fatti Carabiniere in servizio presso la legazione italiana a Baghdad, nel 2004 l’Iraq fosse “il luogo più pericoloso del mondo”, gli arruolati italiani ricevettero le armi soltanto dopo il loro arrivo in Iraq e non formavano oggetto di uno specifico punto dell’accordo negoziale ma erano piuttosto da considerarsi una dotazione necessaria in considerazione della pericolosità di quel momento storico in cui era in corso lo stato di occupazione dell’Iraq da parte delle forze anglo-americane, e da usarsi meramente a scopo di autodifesa.

Gli arruolati non dovevano prestare servizio a favore dello straniero

Ciò, insieme ad altri elementi di fatto emersi nell’istruttoria come la descrizione sul web dei servizi offerti dalla ditta di Stefio, induce la Corte a ritenere che gli arruolati non venissero assunti come mercenari per “militare al servizio o a favore dello straniero” bensì per trovare un’occupazione lavorativa nel settore della sicurezza privata a margine del conflitto iracheno.

La mancanza di un contatto diretto con l’entità estera committente

Ulteriore elemento indicativo della non configurabilità della fattispecie di cui all’art. 288 cp, per la Corte di Assise è stato l’accordo professionale intervenuto in Italia tra Stefio e gli aspiranti operatori nel quale non si prevedeva una diretta assunzione del servizio a favore di imprese o società estere ma solo un’intermediazione verso altri soggetti italiani già operanti in Iraq i quali a loro volta procuravano gli incarichi, evidenziando una mancanza di contatti diretti, nel territorio italiano, tra gli arruolatori e l’entità estera al cui servizio avrebbero dovuto impiegarsi gli arruolati.

Inoltre, a riprova del rispetto della normativa internazionale, lo stesso capo della Delegazione Diplomatica speciale a Baghdad aveva preso contatti con il Simeone per il servizio di scorta ad un funzionario civile italiano.

Anche le linee guida diramate prima di assumere l’incarico sono indicative, a giudizio della Corte, che il servizio era limitato alla tutela delle persone scortate senza ingerirsi in eventuali scontri tra milizie locali e forze militari della coalizione, tanto che a fronte di possibili attacchi armati gli operatori di sicurezza avrebbero dovuto sottrarsi al conflitto o tutt’al più organizzare una reazione proporzionata all’attacco.

Il fenomeno dei cosiddetti “foreign fighters” riporta alla luce l’art. 288 cp

La vicenda del rapimento e dell’uccisione di uno degli ostaggi italiani in Iraq è molto nota all’opinione pubblica, avendo portato l’attenzione sul fenomeno del mercenarismo al servizio di milizie straniere.

Parallelamente, per effetto della partecipazione italiana alla missione ONU in Iraq, ha di nuovo trovato applicazione l’articolo 288 cp che da tempi remotissimi era ormai stato trascurato dalla giurisprudenza.

La sua interpretazione va ragguagliata all’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica che ripudia la guerra, nonché alle numerose Convenzioni ONU – in primo luogo la Convenzione del 1989 contro il mercenarismo – alle quali l’Italia ha aderito rifiutando il conflitto armato come mezzo di risoluzione delle controversie.

Dunque il precetto dell’art. 288 cp attualmente ha ragion d’essere limitatamente agli scenari di guerra internazionali, gli unici nei quali le Forze Armate italiane svolgono un ruolo attivo di cd. peace – enforcement o peace – keeping.

Un solo precedente legale, risalente al 1939

In tempi recenti, l’art. 288 cp è stato oggetto di elaborazione giurisprudenziale unicamente in relazione alla fattispecie in esame, da parte del giudice monocratico prima e della Corte di Assise poi, del capoluogo pugliese.

Precedentemente, era stato preso in considerazione dalla sola Corte di Cassazione penale, con la sentenza 5.12.1939.

Tra i riferimenti normativi ai quali si può collegare la disposizione in oggetto, vi è la “Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4/12/1989, che in sede di ratifica – avvenuta con la Legge n. 210 del 12/5/1995 - ha indotto il legislatore italiano ad innalzare il minimo edittale previsto dalla norma codicistica, elevando i 3 – 6 anni a 4 – 15 anni, evidenziando come la scarsa applicazione pratica dell’art. 288 cp non corrisponda ad una diminuita gravità della condotta ivi prevista.

I contorni della condotta sono stati peraltro delineati dall’art. 3 della succitata Convenzione internazionale, che definisce il mercenario come “colui che, dietro corrispettivo economico o altra utilità o comunque avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno stato estero o partecipa ad un’azione preordinata e violenta diretta a mutare l’ordine costituzionale o a violare l’integrità territoriale di uno stato estero” e dall’art. 47 del I Protocollo addizionale della Convenzione di Ginevra sui conflitti armati internazionali, per il quale sono mercenari coloro che: “a) sono stati reclutati per combattere in un conflitto armato; b) prendono parte diretta alle ostilità; c) sono essenzialmente motivati da scopo di lucro. Non possono invece considerarsi mercenari coloro che d) sono cittadini di una parte del conflitto o residenti nel territorio controllato da detta parte; e) sono membri delle forze armate di una parte del conflitto; f) sono membri delle forze armate di un terzo Stato e sono stati inviati in missione ufficiale.” 

Tags: Dir. Penale

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