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Art. 144 Legge Fallimentare - Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (1) (2). (1) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto. (2) Articolo così sostituito dall'art. 128, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo vedi gli artt. 19 e 22, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 224 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.




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