Art. 209 Legge Fallimentare - Formazione dello stato passivo

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo (1). Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore (2). Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito. (1) Comma così sostituito dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. (2) L’attuale secondo comma così sostituisce gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 18, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-2 dicembre 1980, n. 155 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1980, n. 338), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, nella parte in cui prevedeva che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorresse dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa aveva la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché non dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore avesse dato notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non fossero state in tutto o in parte ammesse. Con altra sentenza 20 maggio 1987, n. 181 (Gazz. Uff. 27 maggio 1987, n. 22Serie speciale), la Corte aveva così statuito: «Dichiara l'illegittimità dell'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare». Con successiva sentenza 21-29 aprile 1993, n. 201 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevedeva che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorresse dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario avesse dovuto dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.




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