Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.

Presentata il 5 novembre 2014

Alla luce degli

angoscianti episodi dei casi di maltrattamenti

perpetrati a danno di minori, anziani

e disabili – soggetti che necessitano di una

tutela maggiore da parte delle istituzioni in

quanto versano in una situazione di particolare

svantaggio non essendo in grado di

provvedere autonomamente alle proprie

esigenze e alla propria auto-difesa – che si

compiono all’interno delle strutture, pubbliche

e private come asili, scuole per l’infanzia

o strutture socio-assistenziali di cui

sono ospiti, si rende necessario e urgente

predisporre un sistema di controllo che garantisca

la sicurezza nei luoghi che ospitano

tali categorie di persone.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza

a circuito interno nelle strutture

pubbliche e private costituirebbe, da

una parte, un elemento di maggiore garanzia

per le famiglie che devono affidare

i propri figli, genitori e parenti a tali

strutture e, dall’altra, un deterrente per

evitare ogni eventuale tipo di abuso da

parte di coloro che vi operano o, addirittura,

da parte di soggetti esterni.

Il sistema di videosorveglianza con telecamere

a circuito interno non è un

sistema di web cam, sistema peraltro censurato

nell’anno 2013 dal Garante per la

protezione dei dati personali; un sistema

di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso tutela la riservatezza, ma le

riprese possono essere visionate dagli interessati

qualora vi sia la necessità in caso

di sospetti o di segnalazioni pervenute agli

organi di polizia preposti alle indagini e ai

controlli.

È proprio grazie alle segnalazioni di

parenti o di genitori e all’installazione di

telecamere a circuito chiuso che si è

permesso alle Forze dell’ordine di individuare

e di accertare i reati commessi negli

asili nido, nelle scuole materne e nei centri

residenziali che ospitano disabili e anziani,

in quelli, cioè, che dovrebbero essere luoghi

deputati all’educazione e al benessere

dei bambini, dei disabili e degli anziani.

La proposta di legge risponde, pertanto,

alle richieste avanzate da genitori, insegnanti

e, non di rado, dai minori stessi,

specialmente tra i 12 e i 16 anni, in quanto

potenziali vittime di reati da parte di

coetanei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli asili nido e le scuole dell’infanzia,

pubbliche e private, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della

presente legge, devono dotarsi di un sistema

di telecamere a circuito chiuso al

fine di garantire la sicurezza degli ospiti

delle medesime strutture, in conformità a

quanto prescritto dal codice in materia

di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196.

2. L’attività di gestione del sistema di

videosorveglianza di cui al comma 1 deve

essere affidata esclusivamente a personale

appartenente alla struttura interessata

e, in caso di strutture pubbliche,

anche da personale dell’amministrazione

comunale.

ART. 2.

1. Le strutture socio-assistenziali per

anziani, per disabili e per minori in situazione

di disagio, convenzionate o non

convenzionate con il Servizio sanitario

nazionale, nonché quelle gestite direttamente

dalle aziende sanitarie locali a carattere

residenziale e semiresidenziale devono,

entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, essere dotate

di un sistema di telecamere a circuito

chiuso al fine di garantire una maggiore

tutela degli ospiti delle medesime strutture,

conforme a quanto prescritto dal

codice di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196.

2. Il controllo delle telecamere a circuito

chiuso di cui al comma 1 è effettuato

dalle Amministrazioni comunali e dalle

aziende sanitarie locali.

ART. 3.

1. Le amministrazioni comunali e le

aziende sanitarie locali, assicurano che le

strutture di cui all’articolo 1, comma 1, e

all’articolo 2, comma 1, possiedano i requisiti

urbanistici, edilizi, di prevenzione

antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali

e di gestione del personale

previsti dalla normativa vigente,

con particolare riguardo alla tipologia e al

tipo di utenza, e provvedono all’installazione

di telecamere a circuito chiuso nelle

strutture di loro competenza.

2. Le strutture private adibite all’attività

di cui all’articolo 1, comma 1, e

all’articolo 2, comma 2, provvedono autonomamente

all’installazione delle telecamere

a circuito chiuso e ne danno comunicazione

alle amministrazioni comunali

in caso di asili nido e di scuole dell’infanzia

e alle aziende sanitarie locali in

caso di strutture socio-assistenziali.

3. Le amministrazioni comunali e le

aziende sanitarie locali, provvedono a definire

i criteri tecnico-organizzativi per

l’attuazione delle disposizioni degli articoli

1 e 2, assicurando, in particolare, che la

visione, la gestione e la custodia delle

registrazioni realizzate nelle strutture ivi

previste, siano affidate in via esclusiva al

personale dei comuni e delle aziende sanitarie

locali competenti per la vigilanza e

per il controllo sulle medesime strutture.

4. L’installazione di sistemi di videosorveglianza

con telecamere a circuito

chiuso presso gli istituti scolastici deve

garantire il diritto dello studente alla riservatezza

ai sensi dell’articolo 2, comma

2, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 24 giugno

1998, n. 249, e tenere conto della delicatezza

del trattamento di dati relativi a

minori.

ART. 4.

1. L’amministrazione comunale adotta

specifici accorgimenti e misure e, in particolare,

definisce, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento

delle telecamere a circuito chiuso

in caso di attività svolte all’interno dell’istituto

scolastico da personale esterno

durante l’orario di attivazione delle telecamere.

2. Negli istituti scolastici è fatto obbligo

di limitare l’angolo di ripresa delle telecamere

a circuito chiuso ai muri perimetrali

dell’edificio, ai punti di accesso e al

cortile interno, con esclusione delle aree

esterne circostanti l’edificio.

 

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI VEZZALI, FABRIZIO DI STEFANO, FITZGERALD NISSOLI, PORTA

N. 2705

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