Lelemento soggettivo del reato di calunnia fornisce il criterio per limputazioneIl Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, Seconda Sezione penale, alla pubblica udienza del 14.7.2017 ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di un cittadino italiano imputato del delitto di calunnia, per aver presentato querela nei confronti del Sostituto Commissario della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Siena,

affermando falsamente che nel corso di dichiarazioni precedentemente rese il predetto ufficiale di polizia giudiziaria lo costringeva a sottoscrivere un verbale che presentava diciture non legittime, indebitamente estorte, evidentemente false e lo apostrofava con espressioni offensive.

A causa di tale denuncia, la Procura della Repubblica di Siena apriva un procedimento penale a carico dell’agente di P.S. per i reati di cui agli artt. 479 e 594 c.p.

Il Sostituto Commissario raccoglie un esposto per molestie e si ritrova indagata per falsità ideologica e ingiuria

Nel corso del 2012, una signora si rivolge alla Questura di Siena per presentare un esposto nei confronti del suo compagno, lamentando i comportamenti persecutori di questi nei propri confronti. Il Sostituto Commissario che ha raccolto l’esposto, osservando una specifica norma che impone di convocare il soggetto indicato nell’esposto per svolgere un tentativo di composizione del dissidio privato, convoca costui in questura.

Quando il soggetto si presenta in Questura, nel mese di luglio 2012, è accompagnato dai suoi avvocati difensori. Il Sostituto Commissario, dopo aver dato lettura dell’esposto, procede a spiegare la situazione nel dettaglio, ovvero quali potrebbero essere i reati contestabili e quali le conseguenze se la Questura decidesse di aprire le indagini. Si tratta di un dissidio fra due amanti, e la vicenda sembra avere i connotati della minaccia ripetuta, delle molestie, dello stalking.

La denuncia arriva dopo due anni dall’incontro presso la Questura

Al termine dell’incontro, come di consuetudine, il Sostituto Commissario ne redige un verbale scritto e lo fa sottoscrivere ai due. In esso si specifica, tra l’altro, che l’uomo dà la sua parola di gentiluomo che non tenterà più nessun contatto diretto con la sua ex compagna e che al bisogno si rivolgerà a lei solo attraverso i rispettivi avvocati per non indurla nuovamente in uno stato d’ansia. La seduta si scioglie e tutti se ne vanno, l’esponente, il suo compagno e gli avvocati.

Dopo due anni, il Sostituto Commissario riceve una corrispondenza inaspettata. L’uomo nei cui confronti fu presentato l’esposto sporge una querela richiamando il giorno in cui fu convocato in Questura per la composizione del dissidio.

Il Sostituto Commissario non crede ai suoi occhi mentre le legge le accuse che le vengono mosse. Ella avrebbe verbalizzato falsità evidenti, costringendolo a dichiarare che non avrebbe più tenuto comportamenti persecutori che in realtà egli non aveva mai tenuto. Inoltre, durante l’incontro egli avrebbe subito una forte intimidazione perché gli era stato detto che se non fosse stato per il suo avvocato sarebbero andati a prenderlo a sirene spiegate, che aveva il cervello di un sedicenne ed altre frasi che egli definisce ingiuriose e minacciose.

Aspettare due anni dai fatti prima di presentare querela è un intervallo di tempo molto lungo e il Sostituto Commissario fatica a spiegarselo. Le ragioni sono singolari: il denunciante è stato licenziato nel mese di luglio 2014.

Trovando questa decisione molto ingiusta per via della sua professionalità ritenuta molto alta, e non potendosi vendicare contro il suo datore di lavoro, egli decide di riversare la propria frustrazione nei confronti di chi in passato non lo aveva trattato bene.

Anche gli avvocati dell’imputato concordano sull’innocenza del Sostituto Commissario

Eppure, il Sostituto Commissario è convinto di non aver mai abusato della propria autorità né di aver turbato con il suo comportamento lo stato emotivo del suo denunciante. Chiede conferma agli avvocati che lo avevano accompagnato ed anche loro sono concordi nell’escludere che ella abbia mai proferito ingiurie o che il verbale presentasse difformità rispetto a quanto avvenuto e affermato nel corso dell'incontro.

Quanto alle espressioni usate, il Sostituto Commissario può giustificarsi dicendo che cercava solo di instaurare un clima paternalistico con qualche ramanzina, visto il carattere sentimentale della vicenda e l’età dei due personaggi coinvolti. Per questo si lascia sfuggire espressioni come "guardi che questo genere di promesse sono le promesse che si fanno i ragazzi di 16 anni".

Il Sostituto Commissario presenta una controdenuncia per calunnia

A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. si è aperto il procedimento nei confronti dell'imputato davanti al Tribunale in composizione monocratica. La persona offesa si è costituita parte civile, è stato aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti. L'imputato si è sottoposto ad esame. All'udienza del 1.6.2017 le parti hanno discusso e il giudice ha emesso sentenza.

Le conclusioni delle parti davanti al Giudice monocratico

La pubblica accusa chiede la condanna dell’imputato per il delitto di calunnia nei confronti della parte offesa.

La parte offesa, costituitasi parte civile, chiede la condanna dell’imputato.

La difesa dell’imputato conclude per l’assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale assolve con formula piena l’imputato dal reato di calunnia

Il giudice del Tribunale di Firenze, assolve l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 1, cpp dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste e, limitatamente all'affermazione "ritengo di essere stato costretto a sottoscriverlo", perché il fatto non costituisce reato.

La decisione è basata sul tenore dell’istruttoria espletata in dibattimento, che avrebbe evidenziato come quanto riportato in querela dall’imputato non integri gli estremi del delitto di calunnia. Infatti, il reato di cui all’art. 368 cp richiede che l'agente incolpi taluno di un reato.

Se le frasi riportate nella denuncia come ingiuriose e minacciose non sono idonee ad integrare un reato, non può esservi calunnia

Nel caso in esame, è indubbio che il Sostituto Commissario abbia pronunciato una frase contenente un paragone alla maturità propria di un sedicenne, ma è altrettanto indubbio, a parere del Tribunale, che tale frase, in particolare nel contesto in cui è stata pronunciata in questo caso, non integri alcun reato facendo dunque decadere un presupposto fondante per l’incriminazione per calunnia.

Afferisce al suddetto principio il requisito della concreta possibilità che si instauri un procedimento penale a seguito della denuncia calunniosa. Tale requisito, sebbene non espressamente richiesto dalla norma, va desunto logicamente dall'art. 49 c.p., per cui non vi può essere reato ove non sia possibile l'offesa del bene giuridico tutelato dalla legge, che in questo caso è l'interesse a non instaurare processi penali contro un innocente.

Non vi è calunnia anche nel caso in cui il fatto riportato in denuncia manchi di condizione di procedibilità

In questo caso il requisito manca, ove si consideri che la querela sporta nel 2014 per un fatto del 2012 è tardiva e dunque inidonea a far instaurare un procedimento penale.

Ciò vale anche se alla querela sia effettivamente seguita l'iscrizione della persona offesa nel registro degli indagati, poiché ad essa ha fatto seguito la determinazione del P.M. sulla mancanza di condizione di procedibilità del reato iscritto rendendo la denuncia calunniosa concretamente inoffensiva.

Due delle altre frasi attribuite al Sostituto Commissario non sono state provate, i testi non ne hanno confermato la pronuncia infatti. In particolare, attribuire falsamente le frasi "lei deve ringraziare il suo Avvocato, altrimenti saremmo venuti a prelevarla a casa sua a sirene spiegate" e "il PM titolare del passato procedimento penale ha già chiesto alla P. di denunciarti ancora una volta" non realizzerebbe comunque una calunnia perché la frase non costituisce una minaccia mancando la prospettazione futura di danno ingiusto e dunque è inidonea ad integrare l'incolpazione di un reato.

Inoltre, l’imputato asserisce nella querela che il verbale contiene diciture false, nel senso che le accuse mosse dalla sua ex compagna erano infondate.

Poiché è stato accertato che durante il colloquio – che non è la sede preposta a verificare la veridicità delle accuse ma solo a tentare una conciliazione tra le parti – il Sostituto Commissario si è limitato a contestare i fatti oggetto di esposto all’odierno querelante invitandolo a tenere un comportamento diverso, la falsità delle diciture attiene solamente ai fatti addebitati e non alla condotta della poliziotta che ha trascritto sic et simpliciter le dichiarazioni della esponente.

Anche in questo caso la querela non contiene una incolpazione per la commissione di un reato, ma solo la protesta per essere stato considerato responsabile di fatti che egli non aveva commesso.

La consapevolezza dell’innocenza altrui deve sussistere perché vi sia calunnia

Quanto alla affermazione di essere stato costretto a sottoscrivere il verbale, è stato provato che l’imputato era in preda ad una forte agitazione già prima di recarsi in Questura, dove è entrato già convinto di avere subito un grave sopruso.

L'elemento soggettivo del delitto di calunnia sono la volontà di accusare e la scienza dell'innocenza dell'incolpato.

Nel caso in questione l’imputato risulta veramente convinto di avere subito un'ingiustizia da parte della poliziotta, responsabile di aver creduto alla versione della sua ex compagna ritenendolo un soggetto violento.

Alla luce di questo, viene ritenuto mancante l’elemento soggettivo che regge il delitto di querela e pertanto il Tribunale pronuncia sentenza di assoluzione.

L’elemento soggettivo si compone di due aspetti autonomi e complementari

Nel delitto di calunnia, devono essere presenti due elementi ovvero la volontà di accusare il terzo di un reato e la consapevolezza che questo terzo è in realtà innocente. Seppure autonomi e distinti tra loro, tali elementi sono però complementari e dunque se uno di essi manca, decade la incriminazione del reato di calunnia perché viene a mancare il fatto penalmente rilevante.

Ad esempio, se il fatto denunciato non è idoneo a determinare l’apertura delle indagini e l’instaurazione di un procedimento penale, perché ad esempio ricorre una causa di punibilità intrinseca del fatto attribuito alla persona offesa, non si potrà configurare il delitto di calunnia proprio perché manca il fatto tipico.

Analogamente, se la colpevolezza del terzo è inferita da fatti storici concreti che però non sono stati verificati prima di procedere alla denuncia, si configura la calunnia perché l’omissione della verifica prima di attribuire un reato è considerata alla stregua di un’accusa dolosa. Mentre la denuncia che attribuisce un reato sulla scorta di una errata valutazione soggettiva della realtà, frutto di un convincimento non fraudolento, non costituisce calunnia.

La delimitazione giurisprudenziale degli ambiti applicativi della calunnia

I suddetti principi sono uniformemente adottati dalla Cassazione, la quale ha definito gli ambiti di applicazione del delitto di calunnia in base all’elemento psicologico riscontrabile nell’agente.

Diverse le pronunce alle quali far riferimento, come le recenti Cassazione penale, sezione VI, n. 25149 dell’8 marzo 2013 e Cassazione penale, sezione VI, n. 17792 del 2 aprile 2007.

 

Tags: Dir. Penale

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