Art. 37 Norme Transitorie

Ai requisiti del presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni: a) Le dichiarazioni per operazioni critiche in scenari standard, di cui all’art. 10 comma 2, vengono rilasciate tramite il sito ENAC fino al 29 febbraio 2020. A partire dal 1° marzo 2020 le dichiarazioni vengono rilasciate unicamente tramite l’accesso al portale D-Flight. b) Dal 1° luglio 2020 le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il predetto termine tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight. c) A far data dal 1° marzo 2020 gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code. d) A far data dal 1° luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code. e) I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza, di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza. f) I piloti di APR impiegati per uso professionale che non ricadono nel successivo comma g), possono conseguire l’attestato di competenza secondo le previsioni dell’articolo 20 a partire dal 1° marzo 2020. Fino a tale data rimangono in vigore le previsioni in materia di cui al Regolamento Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018. g) Come stabilito dall’articolo 21 del Regolamento UE/2019/947, gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947.




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