Art. 35 L. 110/75 -  Giudizio direttissimo

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.

Cass. pen. 15/05/1990; Cass. pen. 20/12/1983;


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