Art. 4 Codice Ordinamento Militare - Componenti eventuali

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3. Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.




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