Art. 322 Codice Assicurazioni - Doveri del revisore legale e della società di revisione legale

Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. (2). 2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. (3) 3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati. (1) La rubrica che recitava: "Doveri della società di revisione" è stata così sostituita dall'art. 41, co. 9, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (2) Il comma che recitava: "I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell’intermediazione finanziaria." è stato così modificato dall'art. 41, co. 10. D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (3) Il comma che recitava: "2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5." è stato così modificato dall'art. 41, co. 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.




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