Art. 2119 cc - Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.



Cass. civ. Sez. lavoro 18184/2017 criteri di valutazione dell’inadempimento nel licenziamento per giusta causa 

La gravità dell'inadempimento che motiva il licenziamento disciplinare va valutata secondo il parametro dell'inadempimento notevole degli obblighi contrattuali oppure deve essere tale da non consentire nemmeno una prosecuzione temporanea del rapporto. L'inadempimento, complessivamente valutato, deve essere idoneo ad incidere sulla prognosi di futura correttezza dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa. Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza del 24-07-2017, n. 18184.




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