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  • Art. 122 Codice Navigazione - Documenti di lavoro del personale marittimo.

Art. 311 Codice Navigazione - Vendita della nave in caso di innavigabilità.

Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l'assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.




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