Art. 2 cpo - Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità

Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. 1-bis.   Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. (1) (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5) (1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 338, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228. In precedenza la medesima modifica era stata prevista dall’ art. 2, comma 3, lett. a), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge (Comunicato 9 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2013, n. 34), come indicato dall'art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.  




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