Art. 33 cp - Condanna per delitto colposo

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1).

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

(1) Comma così sostituito dall'art. 121, L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Testi per l'approfondimento

Il calcolo della pena. Modalità pratiche, Giuseppe Pavich, Giuffrè, 2013

 Il calcolo della pena Modalità pratiche Giuseppe Pavich Giuffrè 2013

La colpa penale, Giuseppe Pavich, Giuffrè, 2013

la colpa penale Giuseppe Pavich Giuffrè 2013

Colpa, responsabilità e pena, Alf Ross, Giuffrè, 1972

Colpa responsabilità e pena Alf Ross Giuffrè 1972

L’imputazione soggettiva della colpa, Andrea Canepa, Giappichelli, 2011

Limputazione soggettiva della colpa Andrea Canepa Giappichelli 2011

La colpa penale, Donato Castronuovo, Giuffrè, 2009

La colpa penale Donato Castronuovo Giuffrè 2009

 

Corsi professionali

La tenuità del fatto nel sistema penale

 

La società di formazione telematica Lifelearning organizza nel 2017 il corso online in tema di tenuità del fatto nel sistema penale, analizzando la disciplina procedurale e le interpretazioni giurisprudenziali alla normativa penalistica che riguarda l’applicazione della pena ai reati che prevedono una pena attenuata, come nel caso dei delitti colposi. Le lezioni saranno tenute dall'avvocato Chiara Mussi.

 

Il Diritto Penale Avanzato. Studiarlo attraverso i grandi processi.

 

Inizia il 27 aprile 2018 il Corso di Alta Formazione Giuridica organizzato dalla European School of Echonomics in materia di Diritto Penale Avanzato. Il corso, che si terrà nelle aule della sede di Roma, si propone di trasmettere nozioni sulle tecniche procedurali e i principali istituti penalistici che riguardano l’applicazione della pena mediante il racconto dei grandi processi che hanno segnato la storia italiana. A spiegare le vicende calandosi nei panni dei docenti saranno alcuni degli avvocati che hanno partecipato in prima persona ai processi e alla loro preparazione, come Paola Severino e Carlo Taormina.

 

Regole e Norme del Diritto Penale

 

È accessibile dalla piattaforma certificata del sito di formazione online Emagister il Corso Online accreditato in materia di Regole e Norme del Diritto Penale, organizzato da Life Learning. Materie di studio del corso saranno le più importanti tecniche di conduzione del processo per l’avvocato penalista, compresa l’acquisizione di criteri normativi utili per determinare l’applicazione della pena.

 

Diritto e Processo Penale

 

Il Centro Formativo Universitario Siena inaugura il Master di II livello online in tema di Diritto e Processo Penale. Il corso ha durata biennale e svolgimento online e tratta con approfondimento la disciplina penalistica sostanziale e processuale. Il legale che terminerà il corso di studi avrà acquisito gli strumenti idonei per affrontare il processo penale, compresa una qualificata conoscenza dei criteri di commisurazione della pena alla natura del reato.



Corte di Cassazione, 1716/2016: il notaio non è obbligato a rogare l’atto elusivo di sanzioni penali

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito con la sentenza n. 1716 del 29/01/2016, che l’obbligo imposto al notaio dall’articolo 27 della legge notarile di rogare l’atto richiesto previa adeguata informativa sul suo contenuto e i suoi effetti, non implica che il notaio sia costretto ad adempiere nel caso in cui l’atto da rogare serva ad eludere norme pubblicistiche tutelate da sanzioni penali come quelle previste dalla disciplina di contrasto alla sottrazione di beni alla riscossione di imposte poiché altrimenti risponderebbe della violazione dell’art. 28 della legge notarile.

Cassazione Penale, 24808/2007: nessun annullamento anche se il reato è diversamente qualificato

“In tema di inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del giudice collegiale, non deve annullare la sentenza deliberata dal giudice di primo grado, dato che la prescrizione in tal senso, posta nell'art. 33-octies cod. proc. pen., riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione, e non l'ipotesi che il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione”. Cassazione Penale, sentenza n. 24808 del 14 maggio 2007.

Cassazione penale, 2969/2004: è peculato se il medico trattiene le somme versate dai pazienti

"Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività libero-professionale consentita dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intra moenia"), e ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'Azienda sanitaria. Infatti, per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'Amministrazione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, nella specie, assumeva rilevanza non già l'attività professionale, ma la virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi nell'attività pubblicistica di riscossione dei pagamenti)". Cassazione penale, Sez. VI, 06/10/2004, n. 2969

Cassazione penale, 5538/2000: danno e metus publicae potestatis come elementi costitutivi della concussione

"La condotta del primario ospedaliero operante in struttura pubblica, il quale, abusando dei propri poteri, induca un paziente a dargli indebitamente una somma di danaro per sottoporlo immediatamente ad esame senza seguire la normale procedura prevista dal S.s.n. per tali accertamenti, non integra il delitto di concussione per difetto degli elementi costitutivi rappresentati dal danno e dal "metus pubblicae potestatis", vale a dire l'essere costretto o indotto alla prestazione indebita per evitare un male peggiore, bensì integra il delitto di truffa pluriaggravata, ex art. 640 comma 2, e 61 n. 9 c.p., in danno dello stesso ospedale". Cassazione penale, Sez. VI, 13/01/2000, n. 5538

Cassazione Penale, 9685/1994: l’amnistia impropria estingue la pena accessoria quando entra in vigore

“L'estinzione di pene accessorie per effetto dell'amnistia impropria si verifica nel momento dell'entrata in vigore del provvedimento concessivo dell'amnistia e non in quello dell'emanazione del provvedimento applicativo dell'amnistia impropria, il quale opera "ex tunc". Cassazione Penale, sentenza n. 9685 del 15 giugno 1994.

Cassazione Penale, 04/06/1986: l’art. 35-bis cp si applica anche alle contravvenzioni commesse con colpa

La pena accessoria prevista dall’art. 35-bis cp della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per effetto del combinato disposto degli artt. 31e 33 del codice penale si applica anche alle contravvenzioni commesse con colpa. Infatti, l’interdizione può essere esclusa solo dalla entità della pena irrogata e non dall’eventuale comportamento colposo dell’agente. Questo è quanto stabilisce la Corte di Cassazione penale con la sentenza emessa in data 04/06/1986.

Cassazione Penale, 2/10/1984: incorre nel reato dell’art. 388 cp chi ostacola la vendita forzata dell’immobile

Secondo una pronuncia della Cassazione Penale datata 02/10/1984: “Il reato punito ex art. 334, oggi 388 c. p., è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato (fattispecie in tema di vendita, da parte del proprietario custode, della nuda proprietà di un immobile dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione)”.

Cassazione penale, 22/01/1982: niente pena accessoria per l’eccesso colposo di legittima difesa

Stabilisce la Corte di Cassazione penale con la sentenza emessa in data 22 gennaio 1982, che al delitto commesso per eccesso colposo di legittima difesa non si applicano le pene accessorie, in quanto reato colposo.

Cassazione penale, 4145/1974: le pene accessorie si applicano in base alla diversa gravità del fatto

"La diversità di trattamento riservata, in tema di pene accessorie, dagli artt. 31 e 33 comma secondo cod. pen. risale non alla diversa specie della pena prevista per i reati commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 31) e per i reati colposi (art. 33), bensì alla diversa gravità che assume il fatto nelle due ipotesi. Il diverso criterio di applicabilità della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o commercio o mestiere, non contrasta, pertanto, con il principio di uguaglianza sancito nell’art. 3 cost. e la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 32 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondata". Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 13/12/1974 n. 4145



Casi di inapplicabilità delle pene accessorie ai reati colposi

All’interno del Titolo II relativo alle pene, contenuto nel primo Libro del Codice Penale, una parte è dedicata alla trattazione delle pene accessorie applicabili come conseguenza di determinate condanne, oggetto di trasformazione da parte della legge n. 689/1981 che ha eliminato alcuni istituti desueti, introducendone altri mirati a potenziare la tutela delle attività economiche.

Funzione della norma

L’articolo 19 del codice penale elenca le pene accessorie per i delitti la cui funzione è quella di rafforzare la sanzione contenuta nella pena principale cui devono essere congiunte, che sia prevista dal codice penale o da leggi speciali. In questo modo, è ulteriormente rafforzata anche la tutela del bene giuridico già protetto attraverso la previsione del diverso reato da cui discende la pena principale. Le ipotesi di non applicabilità delle pene accessorie previste dall’art. 33 del codice penale, hanno la funzione di bilanciare la sanzione alla gravità del reato commesso, evitando che il reo, in favore del quale è riconosciuta una pena principale di modesta entità, possa poi essere pregiudicato dalla limitazione dello status sociale e professionale cui tende la pena accessoria.

Soggetti attivi dell’art. 33 del codice penale

La norma si rivolge a chi abbia commesso un delitto colposo, limitando o escludendo l’applicazione di pene accessorie alla pena principale. In particolare, l’art. 33 esclude l’applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di chi sia stato condannato, per un delitto colposo, all’ergastolo, alla reclusione superiore a cinque anni o tre nel caso di interdizione temporanea, come previsto dall’art. 29 del codice penale. Ancora, in relazione al condannato per delitto colposo cui sia stato comminato l’ergastolo, per il disposto dell’art. 33 non si applica la decadenza dalla potestà genitoriale come prevista dall’art. 32, comma secondo, del codice penale. Un’ulteriore fattispecie contemplata dalla norma è quella relativa ai reati commessi da chi rivesta una pubblica funzione, un pubblico servizio o si trovi comunque in una situazione elencata dall’art. 31 del codice penale. In tal caso, la limitazione non opera nei confronti di chi sia stato condannato ad una pena detentiva superiore a tre anni.

Presupposti oggettivi di applicazione art. 33 cp

Affinché possa sostenersi l’operatività della norma in commento, è necessario che si arrivi ad una valutazione di minor gravità del delitto colposo rispetto a quello doloso per quanto riguarda la stessa fattispecie di reato. La valutazione effettuata dal legislatore è soprattutto in funzione della entità della pena principale, che denota una gravità del delitto più o meno accentuata: anche in presenza di un delitto commesso con colpa, infatti, la possibilità di escludere o limitare l’applicazione della pena accessoria è comunque parametrata alla pena detentiva inflitta.

La colpa come presupposto dell’art. 33 codice penale

Presupposto indefettibile dell’art. 33 codice penale è che il soggetto abbia agito con colpa. Ai sensi dell’art. 43 del codice penale, il delitto è colposo ogni qual volta il fatto sia accaduto contro la volontà del soggetto, per inosservanza di regole di comportamento aventi funzione cautelare o di leggi, regolamenti, ordini o discipline, come nel caso della colpa specifica.

L’art. 33 e le contravvenzioni

La norma in esame non può essere applicata alle pene accessorie derivanti da condanna per contravvenzione. A ciò osta la lettera della norma, che si riferisce specificamente al delitto, ed anche il limite elevato della reclusione come pena principale che funge da parametro per l’applicazione dell’art. 33 codice penale.

Rapporti dell’art. 33 con le pene accessorie introdotte dalla legge 689/1981

L’art. 33 è stato oggetto di approfondimenti dottrinali in relazione alla legge n. 689/1981 che, modificando sostanzialmente il regime delle pene accessorie, ne ha introdotte di nuove. La norma codicistica non è mai stata espressamente coordinata alla legge di riforma e agli articoli del codice penale da questa introdotti, tuttavia non ci sono problemi di coordinamento con la disposizione dell’art. 32-quater codice penale che indica tassativamente i presupposti di applicazione (Le pene accessorie. Problemi e prospettive, P. Pisa, Giuffrè, 1984). La dottrina ha invece dibattuto il rapporto con l’art. 32-bis codice penale: accanto a chi propugna l’applicabilità dell’art. 33 (La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689, S. Vinciguerra, Cedam, 1983), c’è chi ne esclude l’applicazione in via analogica (Le pene accessorie, S. Larizza, Cedam, 1986).

 

Convegni e seminari

Le novità in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione

Nel convegno che si è tenuto ad Arzignano, in Lombardia, il 6 novembre 2015, sono stati affrontati gli aspetti relativi alle fattispecie di reato commesse contro la Pubblica Amministrazione e alle novità introdotte in ambito penale dalla legge n. 190/2012, riguardanti, in particolare, la disciplina delle pene accessorie nei delitti commessi dai pubblici ufficiali e dai privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Corte Costituzionale, pene accessorie e superiore interesse del minore fra diritto interno e fonti sovranazionali

Il 16 maggio 2013 la Cattedra di diritto penale presente presso l’Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con il Centro studi minorile e il Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, ha organizzato il Convegno in materia di coesistenza fra istituti di diritto penale e interesse del minore disciplinata dal diritto interno e sovranazionale. In particolare, si è discusso delle problematiche delle pene accessorie alla luce di alcune sentenza della Corte Costituzionale.

Giudici del Registro e Conservatori del Registro delle Imprese a confronto

Presso la sede della Camera di Commercio di Mantova, ente organizzatore, nel mese di settembre 2012 si è tenuto il terzo convegno lombardo in materia di diritto delle imprese. Una parte speciale è stata dedicata all’approfondimento delle problematiche relative all’applicazione delle pene accessorie nei confronti dei soci e ai loro riflessi sulla pubblicità della impresa.


Leggi altri articoli in: Titolo II - Delle pene (artt. 17-38)
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