Art. 115 cpc - Disponibilità delle prove.

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Articolo sostituito dall’art. 45, co. 14, L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente così disponeva: “Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione e nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”

Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 aprile 2008, n. 10051, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677, Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2009, n. 17101, Trib. Varese, sez. I, ordinanza 1° ottobre 2009, Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209 e Trib. Lamezia Terme, sez. civile, sentenza 18 marzo 2010


x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto