Art. 116 cpc - Valutazione delle prove

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711, Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 maggio 2009, n. 10585, Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2009, n. 12138, Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2009, n. 20844 e Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209


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