Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace (1) non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza (2). (1) La parola: "conciliatore" è stata sostituita dalle parole: “giudice di pace” dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374. (2) Le parole “dal pretore o” sono state soppresse dall'art. 124, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.