Art. 60 disp. att disp. att. cpc - Tempo degli atti di istruzione

Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace (1) non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza (2). (1) La parola: "conciliatore" è stata sostituita dalle parole: “giudice di pace” dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374. (2) Le parole “dal pretore o” sono state soppresse dall'art. 124, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




Leggi altri articoli in: Disposizioni per l'attuazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto