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Art. 521 cpp - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. (1) 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2. (1) Il presente periodo è stato soppresso dall'art. 2-undecies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.




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