Art. 135 cpa - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’ articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; (1) b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all’ articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’ articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; (9) d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; (2) e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; (3) f) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera z) ; h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; (7) i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE; p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; (4) q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (5) q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis); (6) q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter); (6) q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (8) (10). 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. (1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (3) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. (4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 4), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 6), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (7) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 8, D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 maggio 2012, n. 56. (8) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. (9) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 162 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio (sede di Roma), le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia. (10) La Corte costituzionale, con sentenza 11-13 giugno 2014, n. 174 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.




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