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Dignità dei detenuti e carceri romene

Alcune carceri romene non assicurano la dignità dei detenutiCon sentenza n. 39865 del primo settembre 2017, la Corte di cassazione penale decidendo in merito al ricorso di un cittadino romeno che rifiuta di scontare negli stabilimenti della Romania la pena della reclusione,

stabilisce che le condizioni di sovraffollamento riscontrate nei penitenziari romeni, aggravate da altre situazioni di precarietà, non consentono il rispetto della dignità umana e pertanto va annullata con rinvio la sentenza che accoglie il mandato di arresto europeo e individuato un penitenziario dove il condannato non sia sottoposto a trattamento inumano o degradante.

Le condizioni delle carceri in Romania

In base alle attività di monitoraggio condotte dagli osservatori europei sullo stato delle carceri, tranne alcune eccezioni le condizioni di vita degli istituti penitenziari romeni sono generalmente considerate estreme per la umana esistenza. 

Associazioni umanitarie che si occupano di tutela e reinserimento dei detenuti hanno più volte sollecitato gli interventi delle autorità internazionali per ripristinare uno stato di detenzione dignitoso. Recentemente, la Spagna ha offerto il proprio contributo per rimodernare alcuni degli edifici nei quali sono collocati gli istituti penitenziari ma molto lavoro c’è ancora da fare per le condizioni dei detenuti.

Dai racconti dei detenuti emerge una situazione di sovraffollamento

Le testimonianze di detenuti che hanno scontato periodi di carcere in Romania sono univoche nel sostenere che il principale problema è rappresentato dal sovraffollamento. Nelle carceri romene sono infatti ospitati almeno un terzo di detenuti in più rispetto alla capienza prevista. Questo comporta che le celle ospitino mediamente venti persone a fronte di un numero inferiore di letti, così che alcuni detenuti sono costretti a condividere la stessa branda.

La suddivisione dei posti letto e dei privilegi all’interno degli stabilimenti è regolata dallo status sociale rivestito dal detenuto. Gli emarginati, quelli che vivono e delinquono ai margini della società sono relegati insieme nell’ultimo letto a castello costringendoli addirittura a non poter scendere vista la scarsità di spazio della cella.

Venti detenuti in una cella attrezzata per contenerne la metà

Le finestre delle celle sono generalmente mantenute chiuse e gli odori corporali rendono irrespirabile l’aria; l’unica uscita all’aria aperta è limitata a 15 minuti al giorno.

Questo è lo stesso ambiente che caratterizza gli spazi dei parlatori, descritti come ridotti e affollati, con muri divisori che rendono impossibile qualsiasi contatto tra detenuti e famigliari.

Le pessime condizioni igieniche e la scarsa alimentazione cui sono costretti i detenuti romeni

L’alimentazione è descritta come scarsa e di pessima qualità, spesso limitata ad una porzione di minestra poiché la carne viene venduta sottobanco dalle cucine ai carcerati più importanti, quelli temuti e rispettati dagli altri detenuti. I cibi che si possono acquistare allo spaccio del carcere sono spesso scaduti da tempo, per questo alcuni detenuti si organizzano per ricevere cibo proveniente dall’esterno per mezzo di detenuti più influenti, ma in cambio sono costretti a elargire favori come lavare i vestiti e le lenzuola.

Ai detenuti “vip” che possono pagare sono concessi privilegi e difese

Le categorie di detenuti che godono di questi particolari vantaggi, naturalmente illegali e non previsti dal regolamento penitenziario, sono disposti a pagare attraverso i soldi o le sigarette che fanno pervenire dall’esterno con la complicità delle guardie carcerarie.

Sono in grado di ottenere la compagnia femminile per qualche ora, la scorta delle guardie fino al gabinetto, dosi di stupefacenti.

Di questi detenuti importanti ve n’è almeno uno in ogni cella. Ad esso spetta il diritto di ricevere ogni nuovo detenuto e di farsi consegnare da tutti gli altri la metà dei pacchi che vengono consegnati settimanalmente dai famigliari.

Ragioni decisamente più che ottime per convincere un cittadino romeno in procinto di essere consegnato dalla giustizia italiana alle autorità del suo Paese, a tentare di opporsi e chiedere di rimanere a scontare la pena in Italia.

La Corte d’Appello torinese ordina la consegna del condannato

La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 14 luglio 2017, ordina la consegna di T.D.M. allo Stato della Romania richiesta con mandato di arresto Europeo perché condannato per furto aggravato e per guida senza patente ad anni quattro e mesi sette di reclusione. Con ricorso per cassazione l'interessato chiede la revoca dell’ordinanza.

Il Procuratore presso la Corte di Appello ritiene sussistenti i presupposti per accordare la consegna escludendo il radicamento reale e non estemporaneo dell'arrestato in Italia, ed insiste per la conferma della ordinanza di consegna con esclusione della condanna inflitta per il reato di guida senza patente perché il relativo fatto non è più previsto come reato dalla legislazione italiana.

Il condannato chiede la revoca per non tornare in Romania

L'interessato chiede la revoca dell’ordinanza perché negli istituti penitenziari della Romania vi sono condizioni di sovraffollamento e carenze igienico sanitarie ed alimentari.

La Cassazione riconosce che il penitenziario è tra quelli incriminati

La Corte di cassazione riconosce la fondatezza del ricorso basandosi sulle informazioni richieste dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di primo grado di Harlau. Nella relazione viene indicato che successivamente alla quarantena il condannato verrà assegnato ad una Casa circondariale della Romania.

La relazione del Tribunale romeno descrive una diversa situazione carceraria

In essa, si legge nella relazione, il condannato in regime chiuso alloggerà in celle dotate di ventilazione, illuminazione naturale e riscaldamento, con disponibilità permanente di acqua corrente e sanitari igienici, possibilità di preparazione, distribuzione e consumo del cibo, e quattro ore al giorno da dedicare al passeggio, educazione, assistenza psicologica, attività sportive e religiose.

Dopo l'espiazione di un quinto della pena, il condannato potrà essere ammesso al regime semiaperto in una struttura con celle di circa 20 mq. per circa dieci detenuti e altrettanti letti, dotate di servizi igienici e di ventilazione tramite una finestra esterna, di spazi per la conservazione di alimenti e stoviglie e per il consumo del cibo, di acqua potabile e di areazione ed illuminazione naturale.

La relazione non è considerata esaustiva sulle effettive condizioni di detenzione

Tuttavia tale relazione non è considerata esaustiva dalla Corte quanto all’effettivo calcolo degli spazi, di tempi e spostamenti consentiti all'interno della struttura detentiva, della frequenza delle operazioni di disinfestazione da parassiti.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si era già pronunciata in senso sfavorevole alla consegna dei detenuti in Romania

Su tale considerazione gioca un ruolo sfavorevole la sentenza pilota della Corte EDU, sez. 4, Rezmives ed altri contro Romania del 25 aprile 2017, che, esaminando le condizioni detentive esistenti presso una serie di istituti penitenziari rumeni, compreso quello dove dovrebbe essere inizialmente collocato il condannato in esame, ha accertato l'esistenza di condizioni di sovraffollamento carcerario, in contrasto con i principi di cui all'art. 3 della Convenzione EDU, legati al rispetto della dignità umana.

Ulteriori condizioni messe in luce dalla Corte riguardano l'assenza di luce naturale, la durata breve dell'ora d'aria, l'insalubrità dei servizi igienici, l'assenza di attività socioculturali, la disponibilità insufficiente di acqua calda, l'assenza di areazione delle celle, la presenza di insetti e topi, la vetustà dei materassi, la cattiva qualità dell'alimentazione.

Se tanto è accertabile quanto alla struttura carceraria di iniziale destinazione, nulla consente di escludere che i successivi luoghi di esecuzione della pena non siano tra gli istituti penitenziari già ritenuti dalla Corte EDU come luoghi integranti violazione dell'art. 3 CEDU.

La decisione di annullare la sentenza impugnata con rinvio

Conseguentemente, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per rivalutare il caso alla luce dei principi di diritto enunciati e accertarsi che il condannato non sia sottoposto a trattamento inumano e degradante acquisendo ulteriori informazioni dall'Autorità giudiziaria della Romania circa l'esatta individuazione della struttura carceraria ove egli verrà eventualmente destinato.

Una sostanziale differenza con le carceri italiane

Le condizioni delle carceri italiane sono costantemente monitorate e vengono rilevate le situazioni di criticità per migliorare il trattamento dei detenuti. L’assegnazione dei detenuti agli stabilimenti penitenziari è regolata dall’art. 213 del codice penale, nel quale si sancisce che donne e uomini devono scontare la pena in stabilimenti separati e che, avuto riguardo alle tendenze, alle abitudini criminose e al pericolo sociale del detenuto, in ogni stabilimento è assicurato un regime educativo, curativo e di lavoro.

In senso opposto, le carceri romene sono oggetto di diverse sentenze di condanna per l'art. 3 CEDU pronunciate dalla Corte europea per i diritti umani a causa del persistente sovraffollamento e per le pessime condizioni materiali di detenzione, come rilevato anche dal recente Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio, pubblicato dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 2015.

La Cassazione si era già pronunciata sullo stesso argomento

Analogamente, la Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte di appello di Torino che prima di pronunciarsi sull'estradizione di una condannata aveva chiesto alla Romania il penitenziario di destinazione, lo spazio riservato alla detenuta, le condizioni igieniche della cella, il regime di carcerazione, i programmi di assistenza. Con sentenza n. 23277 del 2016 la Cassazione aveva già stabilito che l'attuazione del mandato d'arresto europeo può essere sospesa in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'art. 6, paragrafo 1, UE.

Tags: Dir. Penale

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