L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "AGCOM") e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "AGCM"),

 

VISTI:

• il Protocollo quadro del 22 maggio 2013 sulla cooperazione tra l’AGCM e

l’AGCOM per coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

• la direttiva n. 2005/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11

maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e

consumatori nel mercato interno;

• il c.d. “Quadro europeo delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche”,

composto dalle direttive n. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e

2002/22/CE come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

• il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., recante il “Codice delle

Comunicazioni elettroniche”;

• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., recante il “Codice del Consumo,

• in particolare, l’articolo 27, comma 1 –bis del citato Codice del Consumo, ai

sensi del quale: “Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3,

la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che

integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della

regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente

articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta

ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri

nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di

una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con

protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca

collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”.

Tutto ciò premesso, l’AGCM e l’AGCOM, al fine di disciplinare gli aspetti applicativi e

procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze a

tutela dei consumatori, concordano quanto segue.

Articolo 1

Attività di cooperazione

 1. L’AGCM e l’AGCOM cooperano nelle seguenti forme:

a) coordinamento, anche in fase pre-istruttoria, dei rispettivi interventi

istituzionali a tutela dei consumatori, in particolare nelle forme di cui al

comma 2;

b) segnalazione di casi in cui, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza,

emergano ipotesi di eventuali violazioni rientranti nel perimetro di intervento

dell’altra Autorità.

2. In particolare, l’AGCOM e l’AGCM cooperano nello svolgimento delle rispettive

funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:

a) costituzione di un gruppo di lavoro permanente per l’attuazione del presente

Protocollo, anche al fine di un periodico coordinamento preistruttorio rispetto

alle principali tipologie di condotte degli operatori emerse nell’ambito delle

rispettive attività di vigilanza e dell’individuazione delle fattispecie di reciproca

competenza;

b) scambio reciproco di documenti, dati e informazioni sui procedimenti avviati,

con modalità concordate, per lo svolgimento delle rispettive funzioni,

compatibilmente agli eventuali limiti del segreto d’ufficio;

c) individuazione, con dichiarazioni congiunte periodiche dei rispettivi Organi di

vertice, di fattispecie che risultino meritevoli di specifica attenzione e istruzione

per i profili di rispettiva competenza coinvolti e, quindi, di un intervento

congiunto da parte delle Autorità in questione.

Articolo 2

Parere

1. L’AGCM al termine dell’istruttoria chiede il parere di cui all’articolo 27, comma 1

bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all’AGCOM che si pronuncia entro

trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del

provvedimento.

2. Nell’ipotesi in cui vengano presentati impegni da parte del professionista, l’AGCM,

ove non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell’art.

27, comma 7, del Codice del Consumo, ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli

impegni proposti, invia la relativa documentazione all’AGCOM, che adotta il parere di

cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione

medesima.

3. Qualora l’AGCM ritenga di non poter condividere, anche in parte, il parere reso ai

sensi dei precedenti commi dà conto nel provvedimento finale della posizione espressa

dall’AGCOM e delle specifiche ragioni che inducono a non conformarvisi.

4. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere, l’AGCM può adottare il

provvedimento di sua competenza.

Articolo 3

Rapporti di complementarietà tra Codice del Consumo e normativa settoriale delle

comunicazioni elettroniche

1. In base a quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, il

rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale

profilo, la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale.

2. Ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, resta ferma la

competenza dell’AGCOM ad interpretare la regolamentazione settoriale vigente, ad

applicare la normativa settoriale a tutela dei consumatori introdotta dal Quadro europeo

delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recepita nell’ordinamento interno dal

Codice delle Comunicazioni elettroniche e sanzionare eventuali violazioni.

3. Come indicato nelle Linee Guida della Commissione europea [SWD (2016) 163 (cfr.

pagg. 15-17)], in caso di conflitto o sovrapposizione tra le disposizioni generali in tema

di pratiche commerciali sleali e quelle contenute nella normativa settoriale di

derivazione europea, prevalgono le disposizioni della specifica legislazione di settore,

con riferimento all’aspetto specifico della pratica commerciale da questa disciplinato.

Ciò è il caso, ad esempio, della disciplina relativa alle informazioni contrattuali (art. 70

CCE), del diritto di recesso in caso di modifica delle condizioni contrattuali (art. 70,

comma 4 CCE), della trasparenza informativa (art. 71 CCE), della portabilità del numero

(art. 80 CCE), nonché del Regolamento (UE) 2015/2120, nella misura in cui recano

disposizioni che hanno lo status di diritto dell’Unione e disciplinano un aspetto specifico

delle pratiche commerciali.

4. L’applicazione del Codice del Consumo non è esclusa di per sé semplicemente perché

un’altra disposizione comunitaria regola aspetti specifici delle pratiche commerciali

scorrette. In particolare, il Codice del Consumo è suscettibile di assumere rilevanza al

fine di valutare specifici aspetti della pratica commerciale non coperti dalle disposizioni

di settore come, a titolo esemplificativo, condotte aggressive da parte del professionista.

Articolo 4

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del

presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza

vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo integra e sostituisce per la parte relativa alla tutela del

consumatore dalle pratiche commerciali scorrette il Protocollo quadro del 22 maggio

2013.

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed 

pubblicato nei siti internet dell’AGCM e dell’AGCOM secondo le modalità previste dai

 rispettivi ordinamenti.

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