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  • Art. 28 Codice Processo Penale Minorile - Sospensione del processo e messa alla prova

Art. 33 Codice Processo Penale Minorile - Udienza dibattimentale

L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse. 2.  L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente. 3.  L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. 4.  Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.




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