Art. 15 Regolamento SIAE - Dichiarazione dell’opera

1. L’Associato deve presentare alla Società, per ogni opera di cui ne affida la protezione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 19. 2. La mancata accettazione in tutela dell’opera o la sua assegnazione a sezione diversa da quella per la quale è stata dichiarata, nonché l’accettazione con la qualificazione di un genere diverso da quello dichiarato, devono essere formalmente comunicate all’interessato a cura del Direttore Generale o del dirigente da questi delegato. 3. Avverso le comunicazioni di cui al comma che precede ed entro il termine di sessanta giorni dalla relativa ricezione il dichiarante può proporre reclamo al Consiglio di gestione.




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