Art. 16 Regolamento SIAE - Protezione delle opere

1. La Società esercita la protezione delle opere ad essa assegnate in tutela in particolare mediante: a) la concessione, in nome proprio e per conto e nell’interesse degli aventi diritto, dei permessi di utilizzazione, nei quali sono indicate la misura del compenso e le modalità della concessione. La Società determina ed esige le eventuali penalità per inadempienze inerenti ai permessi; b) la stipula, in nome proprio e per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di accordi generali con i soggetti tenuti al pagamento di diritti a compenso, per la definizione dei criteri e la determinazione della misura del corrispettivo dovuto per l’utilizzazione dell’opera; c) la quantificazione e la percezione dei compensi; d) la ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto, sulla base delle relative dichiarazioni e dei criteri generali e particolari fissati per ciascuna sezione. 2. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera c) e 15, comma 7, dello Statuto, il Consiglio di gestione stabilisce, su parere delle competenti Commissioni consultive, i criteri, generali e particolari, di ripartizione dei diritti e la misura dei compensi per l’utilizzazione delle opere, salvo quanto previsto dalle norme speciali per le singole sezioni. 3. Rientra nella competenza del Consiglio di gestione, individuata ai sensi del comma che precede, la ripartizione dei compensi per la riproduzione privata ad uso personale tra le diverse sezioni, previo parere formulato da un apposito comitato intersezionale nominato ai sensi di questo Regolamento e tenuto conto dell’utilizzazione dei vari repertori. 4. La Società non può concedere permessi a titolo gratuito per l’utilizzazione delle opere.




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