Art. 61 tuel - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. (2) 1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. (3) (1) La precedente rubrica: “Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia” è stata così sostituita dall’art. 7, co. 1, lett. b-bis), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 2004, n. 140. (2) Le parole: “, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore” sono state soppresse dall’art. 7, co. 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 2004, n. 140. (3) Comma aggiunto dall’art. 7, co. 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni, nella L. 28 maggio 2004, n. 140. (4) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.




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