Art. 7 bis tuel - Sanzioni amministrative

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) Articolo è stato inserito dall’art. 16, co. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3. (2) Comma è stato inserito dall’art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2003, n. 116. (3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.




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